Garanzia Giovani è cambiata1

Le principali novità della “Nuova Garanzia Giovani”:

  • L’indennità minima da corrispondere al tirocinante è di € 800,00 anticipati interamente ogni mese dall’azienda ospitante di cui € 300,00 potranno essere richiesti alla fine del percorso di tirocinio a valere sui mesi svolti (massimo 6 mesi);
  • I tirocinanti con disabilità o svantaggiati dovranno ricevere mensilmente € 800,00 dall’azienda ospitante di cui € 500,00 potranno essere richiesti alla fine del percorso di tirocinio a valere sui mesi svolti (massimo 12 mesi);
  • I giovani NEET che hanno già svolto un percorso di tirocinio Garanzia Giovani non possono partecipare alla nuova Garanzia giovani;
  • In caso di rinuncia, il giovane decade da ogni beneficio e dal Programma Garanzia Giovani, fatta salva la facoltà di aderire nuovamente al Programma, scegliendo una misura diversa rispetto a quella di cui al presente Avviso;
  • I giovani NEET disabili che hanno partecipato al precedente avviso riservato a questa categoria di persone, non possono partecipare al presente avviso;
  • Non sono attivabili tirocini con persone che hanno avuto rapporti di lavoro, collaborazioni o incarichi (prestazione di servizi) con l’azienda ospitante negli ultimi 2 anni precedenti l’attivazione del tirocinio;
  • Non sono attivabili tirocini con persone che hanno svolto prestazioni occasionali di lavoro per più di 140 ore nei 180 giorni precedenti l’attivazione del tirocinio con l’azienda ospitante;
  • Non sono attivabili tirocini nelle imprese che hanno avuto nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, presso la medesima sede operativa, i seguenti licenziamenti:
  1. a) Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
  2. b) Licenziamenti collettivi
  3. c) Licenziamenti per superamento del periodo di comporto
  4. d) Licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova
  5. e) Licenziamenti per fine appalto
  6. f) Risoluzione del contratto di apprendistato per volontà del datore di lavoro
  • Per il calcolo del numero dei lavoratori subordinati, in relazione al quale determinare il numero di tirocinanti da poter ospitare, occorre considerare:

– i lavoratori assunti a tempo indeterminato

– i lavoratori assunti a tempo determinato purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio

– sono ESCLUSI gli apprendisti.

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