Le principali novità della “Nuova Garanzia Giovani”:
- L’indennità minima da corrispondere al tirocinante è di € 800,00 anticipati interamente ogni mese dall’azienda ospitante di cui € 300,00 potranno essere richiesti alla fine del percorso di tirocinio a valere sui mesi svolti (massimo 6 mesi);
- I tirocinanti con disabilità o svantaggiati dovranno ricevere mensilmente € 800,00 dall’azienda ospitante di cui € 500,00 potranno essere richiesti alla fine del percorso di tirocinio a valere sui mesi svolti (massimo 12 mesi);
- I giovani NEET che hanno già svolto un percorso di tirocinio Garanzia Giovani non possono partecipare alla nuova Garanzia giovani;
- In caso di rinuncia, il giovane decade da ogni beneficio e dal Programma Garanzia Giovani, fatta salva la facoltà di aderire nuovamente al Programma, scegliendo una misura diversa rispetto a quella di cui al presente Avviso;
- I giovani NEET disabili che hanno partecipato al precedente avviso riservato a questa categoria di persone, non possono partecipare al presente avviso;
- Non sono attivabili tirocini con persone che hanno avuto rapporti di lavoro, collaborazioni o incarichi (prestazione di servizi) con l’azienda ospitante negli ultimi 2 anni precedenti l’attivazione del tirocinio;
- Non sono attivabili tirocini con persone che hanno svolto prestazioni occasionali di lavoro per più di 140 ore nei 180 giorni precedenti l’attivazione del tirocinio con l’azienda ospitante;
- Non sono attivabili tirocini nelle imprese che hanno avuto nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, presso la medesima sede operativa, i seguenti licenziamenti:
- a) Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
- b) Licenziamenti collettivi
- c) Licenziamenti per superamento del periodo di comporto
- d) Licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova
- e) Licenziamenti per fine appalto
- f) Risoluzione del contratto di apprendistato per volontà del datore di lavoro
- Per il calcolo del numero dei lavoratori subordinati, in relazione al quale determinare il numero di tirocinanti da poter ospitare, occorre considerare:
– i lavoratori assunti a tempo indeterminato
– i lavoratori assunti a tempo determinato purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio
– sono ESCLUSI gli apprendisti.