AL VIA LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

A decorrere dal 1° gennaio 2021 parte definitivamente la cd. lotteria degli scontrini, il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico.

L’avvio era inizialmente previsto per il 1° luglio 2020, ma il decreto Rilancio ne ha disposto il differimento dei termini di decorrenza, a causa dell’emergenza da Covid-19.

Spostata quindi al 1° gennaio 2021 dal decreto Rilancio, la data di esordio della prima estrazione settimanale è fissata al 14 gennaio 2021, per tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 al 10 gennaio.

Possono parteciparvi i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, di importo pari o superiore a 1 euro, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015.

Alle estrazioni della lotteria degli scontrini partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli esercenti, cioè i venditori che trasmettono telematicamente i corrispettivi, nel senso che il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l’esercente.

In questi giorni i contribuenti (consumatori) possono chiedere e ottenere il codice lotteria, che può essere stampato o salvato su dispositivo mobile, accedendo all’area pubblica del portale “Lotteria” (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si tratta di un codice alfanumerico e di un codice a barre, abbinato al codice fiscale, che consentirà di partecipare alla lotteria degli scontrini se esibito all’esercente al momento dell’acquisto.

Per partecipare all’estrazione, infatti, è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria, senza obbligo alcuno di identificazione, all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, D.Lgs. 127/2015 (cfr., Provvedimento interdirettoriale n. 80217 del 5.03.2020 del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle entrate).

Ogni acquisto genera un numero di biglietti “virtuali” che consentono la partecipazione alla lotteria: in particolare, ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro.

La partecipazione all’estrazione a sorte sarà consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, sempre effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest’ultima siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21 D.L. 78/2010, ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015.

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono stati istituiti anche dei premi speciali, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Quindi, la lotteria avrà estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zerocontanti”: se il contribuente avrà utilizzato strumenti di pagamento elettronico parteciperà ad entrambe.

Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale “Lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Le operazioni di estrazione avvengono secondo il calendario reso pubblico sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e nell’area pubblica del portale “Lotteria”. Il sistema di estrazione prevede esclusivamente l’utilizzo di un RNG (Random Number Generator) e prima delle attività relative a ciascuna estrazione viene determinato l’insieme dei biglietti generati partecipanti all’estrazione stessa.

Il biglietto vincente, tra quelli partecipanti, è determinato sulla base del numero prodotto dal sistema di estrazione, che identifica il numero del biglietto virtuale e, quindi, del corrispettivo vincente, a meno che ricorra una delle ipotesi in cui l’estrazione è ritenuta nulla e l’operazione da ripetersi.

Da ultimo, occorre sottolineare che i premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *