DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 MARZO 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020,

n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione

dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull’intero

territorio nazionale. (20A01605)

(GU n.64 del 11-3-2020)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 febbraio  2020,  recante  «Ulteriori disposizioni   attuative   del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in materia di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull’intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull’intero  territorio   nazionale   pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

Considerato che  l’Organizzazione  mondiale  della  sanita’  il  30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia  da  COVID-19  un’emergenza  di sanita’ pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati  l’evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento  dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario  adottare,  sull’intero  territorio  nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio  nazionale rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita’ nell’attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede internazionale ed europea;

Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’  i Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dello   sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei  beni e delle attivita’  culturali  e  del  turismo,  del  lavoro  e  delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli  affari regionali  e  le  autonomie,  nonche’  sentito  il  Presidente  dellaConferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull’intero  territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e  contenere  il  diffondersi  del  virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1) Sono sospese le  attivita’  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’  individuate  nell’allegato  1,  sia   nell’ambito   degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell’ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette  attivita’.  Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita’  svolta,  i mercati, salvo le attivita’  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro.

2) Sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  un  metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l’attivita’  di confezionamento che  di  trasporto.  Restano,  altresi’,  aperti  gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti  nelle  aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie,  aeroportuali, lacustri  e  negli  ospedali  garantendo  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attivita’ inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate nell’allegato 2.

4)    Restano    garantiti,    nel    rispetto    delle     norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche’   l’attivita’   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi.

5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui  all’art.  3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6,  puo’  disporre  la programmazione del  servizio  erogato  dalle  Aziende  del  Trasporto pubblico locale, anche non di linea,  finalizzata  alla  riduzione  e alla soppressione dei servizi in relazione agli  interventi  sanitari necessari per contenere  l’emergenza  coronavirus  sulla  base  delle effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi essenziali. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro della salute,  puo’  disporre,  al  fine  di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di  trasporto  ferroviario,  aereo  e  marittimo,  sulla  base  delle effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi essenziali.

6) Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma  1,  lettera e), del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attivita’  strettamente  funzionali  alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano  lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni  lavorative  in  forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli  accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18  a 23 della legge 22 maggio 2017,  n.  81  e  individuano  le  attivita’ indifferibili da rendere in presenza.

7)  In  ordine  alle  attivita’  produttive  e   alle   attivita’ professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte  delle  imprese  di modalita’ di lavoro agile per le attivita’ che possono essere  svolte al proprio domicilio o in modalita’ a distanza;

b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;

c)  siano  sospese  le  attivita’  dei  reparti  aziendali  non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio  e,  laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali;

8) per le sole attivita’ produttive si  raccomanda  altresi’  che siano limitati al massimo gli  spostamenti  all’interno  dei  siti  e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente  alle  attivita’  produttive,  intese  tra organizzazioni datoriali e sindacali.

10) Per tutte le attivita’  non  sospese  si  invita  al  massimo utilizzo delle modalita’ di lavoro agile.

Art. 2

Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili  con  le  disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  diattuazione.

     Roma, 11 marzo 2020 

                      Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte

        Il Ministro della salute: Speranza

Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2020

Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 429

Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

 Ipermercati

 Supermercati

 Discount di alimentari

 Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di  alimentari vari

 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco:47.4)

Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie  

Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati   di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per riscaldamento

Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  lalucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato per televisione

Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto   percorrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2

SERVIZI PER LA PERSONA

    Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

    Attivita’ delle lavanderie industriali

    Altre lavanderie, tintorie

    Servizi di pompe funebri e attivita’ connesse

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *