Schede carburante: le novità dal 01 luglio 2018!

A fronte delle novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio per il 2018, intendiamo fornire delucidazioni circa le principali novità in materia di deducibilità del costo e detraibilità IVA assolta sull’acquisto di carburante nonché di fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2018.

Premessa

Al fine di aumentare la capacità dell’Amministrazione Finanziaria di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA, con la nuova Legge di Bilancio 2018, viene introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica tra privati a partire dal 1° luglio 2018, inoltre sempre a partire da questa data sarà possibile beneficiare delle deduzioni fiscali e delle detrazioni soltanto in caso di pagamento con mezzi tracciabili.

Abolizione delle schede carburante

Dal 1° luglio 2018, per il settore carburanti è introdotta la soppressione del divieto di fatturazione previsto per le cessioni di carburante da autotrazione (benzina, gasolio, metano Gpl, miscela di carburante e lubrificante, etc.) effettuate dagli impianti stradali di distribuzione.

Sino alla data suddetta, chi acquista carburante per autotrazione presso gli impianti stradali, se intende avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA, qualora quest’ultima risulti oggettivamente detraibile, o se intende documentare la spesa ai fini delle imposte dirette, ha la facoltà, non l’obbligo, di redigere un documento denominato scheda o carta carburante.

Obbligo di fatturazione elettronica da parte degli impianti stradali di distribuzione per le cessioni di benzina o gasolio per motori

Dal 1° luglio 2018, con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio, è prevista l’abolizione della scheda carburante al fine di porre un freno ai fenomeni di deduzioni e detrazioni IVA illegittime supportate da non veritieri costi sostenuti per l’acquisto di carburante.

I distributori stradali di carburante sono obbligati a partire dal 01 luglio 2018 ad emettere la fattura elettronica per le cessioni di carburante.

La fattura elettronica è una normale fattura B2B emessa, ricevuta, firmata e conservata in un qualunque formato elettronico in grado di assicurare l’autenticità dell’originale, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione (10 anni).

La fatturazione elettronica consiste nell’utilizzo degli standard già previsti per la FatturaPA, ossia la fattura elettronica per le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la Pubblica Amministrazione, anche per la formazione (XML), la trasmissione e ricezione (tramite il Sistema di Interscambio messo a punto dall’Agenzia delle Entrate insieme alla Sogei) della fattura elettronica tra privati e la successiva conservazione digitale per dieci anni.

Una volta predisposto il file XML contenente una o più fatture, l’operatore economico può effettuare la trasmissione della fattura elettronica avvalendosi del Sistema di Interscambio, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato. Effettuata la trasmissione del file, è necessario attendere la conferma dell’avvenuta ricezione del file attraverso l’applicazione presente nella sezione strumenti del Sistema di Interscambio o utilizzando i servizi telematici di Fisconline o Entratel.

Obbligo della tranciabilità dei pagamenti per beneficiare delle deduzioni e detrazioni fiscali

L’emendamento, proposto in fase di approvazione, dalla Camera alla Legge di Bilancio 2018, prevede la modifica di due importanti norme: il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e il Decreto IVA. A fronte di questa modifica, sono di fatto mutale le regole circa la deducibilità del costo e la detrazione IVA per l’acquisto di carburante.

Deducibilità del costo (art. 164, co. 1-bis, TUIR)

Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili, a seconda delle fattispecie, nella misura del 20 o dell’80 per cento, se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Detrazione IVA (art. 19-bis1, co.1, lett. d), D.P.R. n. 633/72)

L’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore.

L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

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