Nella fatturazione elettronica delega ad ampio spettro per l’intermediario

Il ruolo, significativo, degli intermediari nell’ambito del processo di fatturazione elettronica era già emerso in occasione della pubblicazione del provvedimento del 30 aprile scorso, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all’adempimento.
Accanto a servizi come la trasmissione e la ricezione della fattura, che possono essere delegate dai soggetti passivi anche a intermediari “non abilitati”, vi sono funzioni, di maggior rilievo e delicatezza, come la consultazione e acquisizione dei documenti, che possono essere svolte esclusivamente dai soggetti individuati dall’art. 3 comma. 3 del DPR 322/98.

Dalla lettura del provvedimento n. 117689, pubblicato ieri sera dall’Agenzia, con il quale vengono disciplinate le modalità diconferimento delle deleghe ai soggetti “abilitati”, risulta evidente che l’incarico può essere molto ampio, consentendo, di fatto, allo stesso intermediario di intervenire in tutte le fasi del processo di fatturazione elettronica.

L’Amministrazione finanziaria ha infatti disposto che possano essere oggetto di delega, anche separatamente, i servizi di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici e quelli, altrettanto importanti, di registrazionedell’indirizzo telematico indicato dal cessionario o committente per la ricezione delle fatture.

Il provvedimento prevede la possibilità di conferire a uno o più intermediari abilitati (ad es. commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) l’incarico di ricercare, consultare e acquisire tutte le e-fatture emesse e ricevute dal delegante, consultare i dati trasmessi con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e quelli delle fatture emesse e ricevute attraverso il c.d. “nuovo spesometro”, così come i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA comunicati dal delegante.
Fra le altre funzioni che possono essere delegate è compresa la possibilità di indicare la PEC o il canale prescelto per la ricezione dei file fattura.

L’intermediario potrà anche utilizzare il servizio di generazione del “QR-code”, ovvero del codice a barre bidimensionale con il quale potranno essere acquisite automaticamente dal cedente o prestatore le informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e il suo “indirizzo telematico”.

Proprio con riferimento all’indirizzo telematico, un’altra importante delega potrà riguardare la possibilità, per l’intermediario, di “censire” il soggetto da cui ha ricevuto l’incarico.
L’Agenzia delle Entrate rende, infatti, disponibile un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o l’intermediario da questi incaricato, può indicare al Sistema di Interscambio l’indirizzo di posta elettronica certificata o il “codice destinatario” (che identifica un canale di ricezione web-service o FTP messo a disposizione, ad esempio, dalle software house) al quale intende ricevere le fatture.Il provvedimento prevede che le deleghe possano essere attribuite a uno o più intermediari “abilitati” attraverso le funzionalità rese disponibili agli utenti Entratel o Fisconline o presentando un apposito modulo presso qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

La delega non può avere durata superiore a quattro anni e può essere revocata in qualsiasi momento con le medesime modalità con le quali è stata attribuita.

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