Aliquota IVA per ricostruzione prima casa

In caso di demolizione e fedele ricostruzione della prima casa non può essere applicata l’aliquota Iva del 4 per cento, prevista per la costruzione della stessa. Si può applicare, però, l’aliquota Iva del 10 per cento in quanto tali interventi rientrano tra quelli di ristrutturazione edilizia.

Fornendo delle indicazioni in merito alla detrazione per interventi edilizi consistenti, appunto, nella demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato abitativo, l’agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018 ha avuto modo, sempre rispondendo alle richieste dell’interpellante, di entrare anche nel merito del trattamento Iva della predetta operazione edile.

L’agenzia delle Entrate ha, innanzitutto, ricordato che «il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il parere n. 27/2018, ha precisato che rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lettera d del Dpr n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, di cui al Dlgs 42 del 2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente».

Ciò premesso, con riferimento ai lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio, la medesima risoluzione evidenzia che si rende applicabile l’aliquota Iva del 10 per cento, ma alla condizione che «le opere siano qualificate come tali dalla documentazione amministrativa che assente i lavori». In questo caso, dunque, la norma applicabile è quella contenuta nel numero 127-quaterdecies, della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, che prevede l’aliquota ridotta in questione «per le prestazioni dipendenti da contratti d’appalto aventi a oggetto la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c, d ed e dell’articolo 31 della legge 457/1978, come integrate dall’articolo 3 del Testo Unico dell’edilizia n. 380 del 2001, (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica), a prescindere dalla tipologia dell’immobile oggetto del recupero».

Facendo presente che l’articolo 31 della legge 457/1978 è in realtà stato sostituito dall’articolo 3 del già richiamato Dpr 380/2001, se, però, gli interventi si dovessero riqualificare come interventi di nuova costruzione, allora trovano applicazione le aliquote riferite al tipo di costruzione come, per esempio, l’aliquota Iva del 4 per cento per la prima casa non di lusso.

La risoluzione n. 34/E in commento ricorda, infine, sempre in tema di Iva, che in caso di demolizione e fedele ricostruzione della prima casa, non si rende applicabile l’aliquota ridotta del 4 per cento, alla luce del fatto che il numero 39 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972, che la prevede, prescrive che tale aliquota super ridotta sia applicabile ai contratti di appalto relativi alla «nuova costruzione» di tali abitazioni. Per la demolizione e fedele ricostruzione, pertanto, non si è in presenza di nuova costruzione bensì, come già detto, di interventi di recupero di edifici preesistenti.

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